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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE BATTIBALENO


DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 –  Denominazione: E’ costituita un’associazione culturale, sportiva e ricreativa denominata “Battibaleno”

Art. 2 – Sede: La sede legale è in Pavia (Italia) – Via Defendente Sacchi, 13. Possono essere costituite anche sedi secondarie nell’ambito del territorio nazionale.

Art. 3 –  Scopo

“Battibaleno” è una libera associazione a carattere volontario e senza alcuna finalità di lucro, il cui scopo principale è quello di proteggere la popolazione marina del bacino del Mediterraneo, attraverso la creazione di una riserva internazionale marittima nel Mediterraneo, il “Santuario Mediterraneo per mammiferi marini”, ed in particolare ampliare la conoscenza comportamentale e biologica della “Balaenoptera physalus”, per poter meglio preservarne la specie ed il suo ambiente naturale.

L’associazione intende:

Effettuare spedizioni di ricerca e campagne di monitoraggio in mare, aperte ai Soci, formando equipaggi di nazionalità mista per navigare nel pieno rispetto dello spirito sportivo della navigazione a vela, delle sue regole, della vita di bordo e dell’ambiente per approfondire le conoscenze sulle abitudini, la ripartizione, il numero e le specie di mammiferi marini che abitano il Mediterraneo e determinare le interazioni dell’inquinamento col loro ambiente.

Promuovere gli spazi e le caratteristiche ancora intatte dei nostri mari, diffondere la cultura marinara e lo spirito della navigazione a vela e promuovere modalità di turismo ecologico, con particolare attenzione al whale watching.

Sensibilizzare e coinvolgere, attraverso progetti e campagne di sensibilizzazione e ricerca, diportisti e professionisti del mare che, con la loro esperienza di marinai e navigatori, possono costituire un valido aiuto alla ricerca scientifica, rendendo più efficace l’azione di preservazione e tutela del mondo marino attraverso lo scambio di idee ed esperienze.

Organizzare corsi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, per divulgare le pratiche di salvaguardia del mare e la conoscenza dei mammiferi marini, con format particolarmente dedicati ai giovani.

Sensibilizzare il grande pubblico e chi decide alla grande sfida della tutela del mare attraverso manifestazioni, mostre e rassegne, conferenze, iniziative e progetti editoriali, utilizzando i nuovi canali di comunicazione web, con incursioni in altri mondi; quello dell’immaginario, dell’arte, della tradizione e della modernità. 

Partecipare ai principali appuntamenti internazionali che cercano di fornire strumenti concreti alla tutela ambientale.

Partecipare all’istituzione ed al controllo di aree marine protette, divulgando le regole di comportamento in mare per non disturbare gli animali. 

Collaborare, in sinergia con Associazioni, Fondazioni o altri Enti, nazionali ed internazionali, pubblici o privati che intendono perseguire le finalità di tutela ambientale.

Sostenere con i propri fondi iniziative di altri enti aderenti ai fini dell’associazione.

Art. 4 Durata

La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre del 2028.

SOCI

Art. 5 – Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico necessario alla vita dell’associazione, e sono qualificati come tali nel momento in cui accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo, essi rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo, col pagamento della quota annua. Il numero degli associati è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta con domanda scritta su apposito modulo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuti e Regolamenti.

Gli associati dovranno versare un contributo sociale al momento della loro accettazione, quali membri dell’associazione, a titolo di acconto della quota annua di iscrizione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 6 – I soci che compongono l’associazione si dividono in:

1. SOCI ORDINARI, i quali partecipano alla vita dell’associazione, versano la quota di adesione determinata annualmente dal Consiglio direttivo, non rispondono delle obbligazioni sociali.

Tra i soci ordinari si distinguono:

a)      SOCI PROMOTORI

b)      SOCI ADERENTI

c)      SOCI EFFETTIVI

Dove:

a)      Soci PROMOTORI sono tutti coloro che si sono riuniti per la prima volta per dare origine all’associazione.

b)      Soci ADERENTI sono tutti coloro i quali desiderano aderire a tutte le attività dell’associazione, partecipando personalmente e direttamente alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote associative; essi possono partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, salvo le limitazioni infra elencate.

c)      Soci EFFETTIVI sono tutti coloro i quali risultano iscritti all’associazione per tre anni consecutivi in qualità di soci aderenti. I soci promotori sono a tutti gli effetti soci effettivi, anche se l’assemblea dovesse esonerarli dal versamento delle quote annuali.

2.  SOCI GARANTI, i quali gestiscono la vita dell’associazione e rispondono solidalmente tra loro degli impegni e delle obbligazioni assunte dalla società.

L’ammissione a socio garante – ordinario avviene su presentazione di altri due soci e tale proposta sarà vagliata dal Consiglio Direttivo, dopo che in sede rimarrà affissa la richiesta per almeno quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 gg. Dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 7 –  La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione o decesso. L’associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso  nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Oltre questo la sua esclusione dall’associazione non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:

i.          La non ottemperanza al presente statuto o delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;

ii.            La morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo,

iii.            Quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all’associazione.

iv.           L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 8 – L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all’associazione ed agli impegni verso terzi su comunicazione scritta.

Art. 9  – Gli associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto dell’associazione. Il Presidente, il comitato direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 – L’assemblea dei soci è organo sovrano dell’associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocata dal Presidente.

L’assemblea ordinaria:

  • Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Può designare i soci cui affidare lo svolgimento di particolari attività come la gestione straordinaria e provvisoria dell’associazione.
  • Discute ed approva i programmi di massima delle attività associative.
  • Delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non compete al Comitato direttivo.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Comitato direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno un terso dei soci effettivi.

L’assemblea straordinaria:

  • Delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’associazione;
  • Delibera le modifiche da apportare allo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • Delibera la liquidazione e lo scioglimento dell’associazione con voto favorevole espresso da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 11 – Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell’associazione almeno cinque giorni prima della data stabilita , con firma del Presidente. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, mentre il diritto di voto spetta soltanto ai soci effettivi, purché in regola con le quote. I soci promotori, che hanno sempre diritto al voto,  possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega, e senza limite di numero.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 12 – Il Comitato direttivo è composto da tre membri, eletti la prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso di revoca dall’assemblea dei soci (art. 9)

1)      Un Presidente

2)      Un Vice- Presidente

3)      Un Segretario

Essi durano in carica fino a revoca e sono rieleggibili. Il Comitato direttivo elegge al suo interno un Vice-Presidente ed un Segretario, mentre il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, quindi non sarà investito della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà l’associazione stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. Il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi in suscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti. La responsabilità del Presidente che abbia agito in nome e per conto dell’associazione continua anche dopo la cessazione dell’incarico e può essere contenuta in giudizio in via principale e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il patrimonio comune.

Il Presidente, anche se revocato, è rieleggibile, è suo compito provvedere anche alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed è responsabile dell’attuazione degli scopi dell’associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l’associazione. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

2. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

3. Il Segretario provvede a:

  • Predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione che il Presidente propone all’esame dell’Assemblea;
  • Provvede al disbrigo della normale corrispondenza firmando quella che non impegna l’associazione;
  • Provvede al tesseramento e all’aggiornamento del libro dei soci;
  • Aggiorna i libri ed i documenti contabili e fiscali in uso;
  • Cura la stesura dei verbali di amministrazione;
  • Cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all’inoltro delle convocazioni;
  • Cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso, fungendo così da tesoriere;
  • E’ responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;
  • Ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell’associazione per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo le dette norme;
  • Svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

Art. 13 – I compiti del Comitato direttivo sono:

  • Deliberare sui programmi di attività annuale sulla base degli indirizzi dati dall’assemblea;
  • Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e proporre le quote associative annuali;
  • Valutare l’ammissione dei nuovi soci;
  • Predisporre gli atti ed i contratti di sua competenza e sottoporre
  • all’approvazione dell’assemblea generale quelli eccedenti l’ordinaria
  • amministrazione;
  • Predisporre l’ordine del giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle deliberazioni di  quest’ ultima;
  • Assegnare i compiti ai suoi membri;
  • fissare le mansioni dei soci all’interno dell’associazione.

Art. 14 –  Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente, ovvero qualora almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due dei suoi membri tra cui il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le convocazioni vengono effettuate a mezzo raccomandata almeno 8 giorni prima.

Sono, senza convocazione, ugualmente valide se sono presenti tutti i membri del Consiglio. Il voto del Presidente vale sempre doppio. In caso di parità le decisioni vanno devolute all’assemblea dei soci.

PATRIMONIO COMUNE

Art. 15 – Il patrimonio dell’associazione è costituito:

1) dai beni immobili e mobili, registrati e non, di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

2) dall’introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie,

3) da utili derivanti dalle eventuali attività svolte dall’associazione;

4) da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;

5) da redditi patrimoniali;

6) pubblicità e sponsorizzazioni.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione da parte di hi intende aderire all’Associazione e le quote di iscrizione all’associazione.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originarie a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto, i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Finché l’associazione dura i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune, ne pretende la quota in caso di recesso ed espulsione.

I terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’Associazione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzo di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) od altre associazioni non – profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione perla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le quote del socio non sono trasferibili, né possono essere rivalutate.

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16 -Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge l’Associazione tiene, ove necessario, i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all’associazione. I Libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

SCIOGLIMENTO

Art. 17 – In caso di suo scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che abbiano scopi identici o similari o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell’Associazione, ove particolari motivi non si oppongano, gli amministratori assumeranno la funzione di liquidatori con firma congiunta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del C.C.e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 19 – Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’associazione.

Art. 20 – qualunque controversia dovesse sorgere in seno all’Associazione, tra soci ed Associazione o tra soci stessi, la questione verrà affidata ad un arbitro bonario compositore della vertenza nominato dal Presidente del C.O.N.I. di Pavia.