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IL
TESTO DELL'ACCORDO
Per il Santuario dei Mammiferi Marini nel Mediterraneo
Versione italiana a cura del Ministero degli Affari Esteri
Le Parti del presente Accordo, considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini
nel Mediterraneo e particolarmente sul loro habitat; considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali particolarmente importante per la loro conservazione ; considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona in questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle Parti esercita la sua sovranità o giurisdizione; considerando che la Comunità Europea esercita, per due Stati Parti, una competenza esclusiva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal Regolamento (CE) n°1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994; riconoscendo che, per due Stati Parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione del presente Accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie pertinenti, né mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della Comunità; tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare: le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa; la Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente; la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi Protocolli; desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo:
a.lo stato di conservazione è giudicato "favorevole" quando le conoscenze sulle popolazioni
indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi
ai quali essi appartengono;
b.la parola "habitat" significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'allattamento e le vie di migrazione;
c.la parola "presa" significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei
mammiferi marini, nonché il tentativo di compiere tali atti.
Articolo 2
1.Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo
3, la cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione
dei mammiferi marini nel loro habitat.
2.Nel Santuario le Parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.
Articolo 3
Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali
della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana e del Principato di Monaco, nonché
dalle zone di alto mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:
ad ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di
Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della
Sardegna (40°58'00"N, 008°12'00"E);
ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord orientale della Sardegna
(41°09'18"N, 009°31'18"E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana
(42°21'24"N, 011°31'00"E).
Articolo 4
Le Parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli
seguenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini
proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività
umane.
Articolo 5
Le Parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di
mammiferi marini, le cause di mortalità e le minacce che gravano sul loro habitat e in
particolare sulle loro funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione.
Articolo 6
1.Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le Parti esercitano la sorveglianza nel
Santuario e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o
tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di
conservazione dei mammiferi marini.
2.Le Parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi
di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I
del Protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar
Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività situate a terra.
Articolo 7
Nel Santuario le Parti:
a.vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia
autorizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca
scientifica "in siti" condotti nel rispetto del presente Accordo;
b.si conformano alla normativa internazionale e della Comunità Europea, in particolare per
quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato "rete
derivante";
c.si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo
valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che
potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse
alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in
mare.
Articolo 8
Nel Santuario le Parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici.
Articolo 9
Le Parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le
competizioni di barche veloci a motore.
Articolo 10
Le Parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in
applicazione degli articoli precedenti.
Articolo 11
Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente
della normativa della Comunità Europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto
delle Parti di stabilire misure interne più rigorose.
Articolo 12
1.Le Parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del
presente Accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo
conto delle strutture già esistenti.
2.In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:
c.i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione
scientifica delle disposizioni del presente Accordo;
d.le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare,
nonché le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione
delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti
della presenza di mammiferi marini morti o in difficoltà.
Articolo 13
Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti fanno appello
in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a
cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le Parti
facilitano l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.
Articolo 14
1.Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o
giurisdizione ognuno degli Stati Parti al presente Accordo è competente per assicurare
l'applicazione delle disposizioni di quest'ultimo.
2.Nella altri parti del Santuario ciascuno degli Stati Parti è competente ad assicurare
l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo nei confronti delle navi battenti la
sua bandiera nonché, nei limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei confronti
di navi battenti la bandiera di Stati terzi.
Articolo 15
Nulla nel presente Accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da
guerra od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui
sono adibite ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato Parte deve
accertarsi che le sue navi e aeromobili che godono di immunità sovrana secondo il diritto
internazionale agiscano secondo modalità compatibili con il presente Accordo.
Articolo 16
Non appena il Protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica
nel Mediterraneo entrerà per esse in vigore, le Parti presenteranno una proposta
congiunta di iscrizione del Santuario sulla lista delle aree specialmente protette di
importanza mediterranea.
Articolo 17
1.Le Parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all'articolo 3
a prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente Accordo, tenuto conto
del Piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei
nel Mediterraneo e dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del
Mediterraneo e della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato pertinente.
2.Il presente Accordo è comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul
piano internazionale o regionale, nonché alle Parti della Convenzione sulla protezione
dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.
Articolo 18
Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti
firmatarie.
Articolo 19
1.Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il
Governo designato come depositario del presente Accordo.
2.Il Presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito
degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle Parti firmatarie.
Articolo 20
1.Le Parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessato
ad aderire al presente Accordo. L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore
dell'Accordo.
2.Il presente Accordo entrerà in vigore, nei confronti delle Parti aderenti, il trentesimo
giorno successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od
approvazione.
Articolo 21
1.Ogni Parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'Accordo.
Qualunque revisione necessiterà del consenso delle Parti firmatarie.
2.Ogni Parte potrà denunciare l'Accordo. La denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la
sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una Parte aderente non comporta
l'estinzione dell'Accordo per le altre Parti.
Articolo 22
1.Il presente Accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente
egualmente fede, è depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco.
2.Il presente Accordo sarà registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della
Carta delle Nazioni Unite.

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