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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
BATTIBALENO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO
Art. 1
- Denominazione: E’ costituita un’associazione culturale,
sportiva e ricreativa denominata “Battibaleno”
Art. 2 – Sede:
La sede legale è in Pavia (Italia) – via Pusterla, 14
- presso lo Studio Lucio Aricò.
La
sede sociale e la segreteria di presidenza è in Genova (Italia) Via degli Orefici 8.
Poiché l’attività è Nazionale ed
Internazionale, possono essere costituite sedi operative
nell’ambito di tutto il Continente Europeo ed inoltre negli
Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
Art. 3 - Scopo
"Battibaleno" è una libera
associazione a carattere volontario e senza alcuna finalità di lucro, il cui scopo
principale è quello di proteggere la popolazione marina del
bacino del Mediterraneo (attraverso la creazione di una riserva
internazionale marittima nel Mediterraneo, il "Santuario
Mediterraneo per mammiferi marini", ed in particolare ampliare
la conoscenza comportamentale e biologica della "Balaenoptera
physalus", per poter meglio preservarne la specie ed il suo
ambiente naturale.
L'associazione intende:
Effettuare spedizioni di ricerca
e campagne di monitoraggio
in mare per approfondire le
conoscenze sulle abitudini, la
ripartizione, il numero e le
specie di mammiferi marini che abitano il Mediterraneo,
determinare le interazioni dell'inquinamento col loro ambiente.
Formare equipaggi di nazionalità mista per navigare nel pieno
rispetto dello spirito sportivo della navigazione a vela, delle
sue regole, della vita di bordo e dell'ambiente.
Sensibilizzare e coinvolgere
diportisti e professionisti del mare, che con la loro esperienza
di marinai e navigatori possono costituire un valido aiuto alla
ricerca scientifica, rendendo più efficace l'azione di
preservazione e tutela del mondo marino attraverso lo scambio di
idee ed esperienze.
Preservare e promuovere gli spazi
e le caratteristiche ancora intatte e divulgare la loro
conoscenza al pubblico, diffondere lo spirito marinaresco,
promuovere azioni educative, in particolare nei confronti dei
giovani. Organizzare
corsi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e
grado Promuovere modalità di turismo ecologico e sostenibile,
con particolare attenzione al whale watching.
Organizzare progetti e campagne di
sensibilizzazione e ricerca per effettuare fotografie,
osservazioni, test e prelevamenti in mare utili per la comunità
scientifica. Partecipare ai principali
appuntamenti internazionali che cercano di fornire strumenti
concreti alla tutela ambientale.
L'associazione intende inoltre:
svolgere iniziative di promozione
sportiva, culturale, turistica e ricreativa; - promuovere ed
organizzare manifestazioni, mostre e rassegne. Organizzare
conferenze, corsi e stage in collaborazione con Enti,
associazioni e scuole, di ogni ordine e grado, in Italia e
all'estero Avviare iniziative e progetti editoriali
divulgativi e scientifici. Svolgere attività di divulgazione,
d'informazione, di promozione per sensibilizzare il grande
pubblico e chi decide verso le problematiche della
protezione ambientale. Utilizzare siti Internet e altri
strumenti multimediali per la conoscenza e la conservazione dei
mari, della flora, della fauna e delle risorse naturali, anche
collaborando con altre Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e
privati. Pubblicare periodici e notiziari riguardanti le
attività associative e la tutela dell'ambiente, realizzare
audiovisivi, fotografie, abbigliamento, gadget ed ogni altro
materiale occorrente al perseguimento degli scopi sociali.
Partecipare all'istituzione ed al controllo di aree marine
protette, e portare la propria esperienza alla definizione dei
codici di comportamento definiti all'interno delle aree protette
e non, per proteggere le forme di vita presenti. Organizzare
spedizioni di ricerca, gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i
Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti. Promuovere le proprie
attività istituzionali attraverso collaborazioni,
convenzioni Patrocini con Associazioni, Fondazioni o altri Enti,
Nazionali ed Internazionali, Pubblici o Privati, che intendono
perseguire le finalità di tutela ambientale. Sostenere con i
propri fondi iniziative di altri enti pubblici o privati
aderenti ai fini dell'associazione. Far conoscere la propria missione e
diffondere le problematiche di tutela ambientale, con incursioni
in altri mondi, quello dell'immaginario, dell'arte, della
tradizione e della modernità. Organizzare incontri, esposizioni,
proiezioni, ritrovi, concerti e feste fra i Soci, Associati o
Partecipanti.
L’Associazione potrà inoltre
svolgere attività mobiliare, immobiliare, commerciale e
finanziaria, tranne quelle per legge riservate a soggetti terzi,
la cui realizzazione sia unicamente finalizzata al
raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali utili
derivanti dalle attività di cui sopra dovranno tutti essere
riversati nelle casse sociali per essere utilizzati per le
finalità dell’Associazione.
Art. 4
– Durata
La durata dell’associazione è
fissata al 31 dicembre del 2028.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 –
Gli associati, denominati anche soci, danno il
loro contributo associativo, culturale ed economico necessario
alla vita dell’associazione, e sono qualificati come tali nel
momento in cui accettano lo Statuto recandone con continuità il
loro contributo, essi rinnovano ogni anno la loro iscrizione,
senza alcun vincolo, col pagamento della quota annua. Il numero
degli associati è illimitato e possono iscriversi tutti i
cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta con domanda
scritta su apposito modulo recante la dichiarazione di
condividere le finalità che l’Associazione si propone e
l’impegno ad approvarne e osservarne Statuti e Regolamenti.
Gli associati dovranno versare un
contributo sociale al momento della loro accettazione, quali
membri dell’associazione, a titolo di acconto della quota annua
di iscrizione.
L’adesione all’Associazione è a
tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione
comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto
nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
Art. 6
– I soci che compongono l’associazione si
dividono in:
1. SOCI ORDINARI, i quali
partecipano alla vita dell’associazione, versano la quota di
adesione determinata annualmente dal Consiglio direttivo, non
rispondono delle obbligazioni sociali.
Tra i soci ordinari si
distinguono:
a)
SOCI PROMOTORI
b)
SOCI ADERENTI
c)
SOCI EFFETTIVI
Dove:
a)
Soci PROMOTORI sono
tutti coloro che si sono riuniti per la prima volta per dare
origine all’associazione.
b)
Soci ADERENTI sono
tutti coloro i quali desiderano aderire a tutte le attività
dell’associazione, partecipando personalmente e direttamente
alle stesse, anche finanziariamente pagando le relative quote
associative; essi possono partecipare alle assemblee sia
ordinarie che straordinarie, salvo le limitazioni infra
elencate.
c)
Soci EFFETTIVI sono
tutti coloro i quali risultano iscritti all’associazione per tre
anni consecutivi in qualità di soci aderenti. I soci promotori
sono a tutti gli effetti soci effettivi, anche se l’assemblea
dovesse esonerarli dal versamento delle quote annuali.
2. SOCI GARANTI, i quali
gestiscono la vita dell’associazione e rispondono solidalmente
tra loro degli impegni e delle obbligazioni assunte dalla
società.
L’ammissione a socio garante –
ordinario avviene su presentazione di altri due soci e tale
proposta sarà vagliata dal Consiglio Direttivo, dopo che in sede
rimarrà affissa la richiesta per almeno quindici giorni.
Il Consiglio Direttivo deve
provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 gg. Dal
loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano
peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini
giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento
della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è
stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio
Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto
diniego.
Art. 7
- La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione o
decesso. L’associato si considera dimissionario se entro tre
mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale. Il
recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel
quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di
recesso.
Oltre questo la sua esclusione
dall’associazione non può essere deliberata se non per gravi
motivi intendendo per tali:
i. La non ottemperanza
al presente statuto o delle deliberazioni dell’assemblea dei
soci;
ii.
La morosità nel
pagamento della quota sociale senza giustificato motivo,
iii.
Quando in qualunque
modo si arrechino danni morali e materiali all’associazione.
iv.
L’esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le
motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel
caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione,
egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto;
in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è
sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art. 8
- L’associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali
cariche assunte in seno all’associazione ed agli impegni verso
terzi su comunicazione scritta.
Art. 9
- Gli associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi
per conto dell’associazione. Il Presidente, il comitato
direttivo e l’assemblea possono autorizzarli a compiere singoli
atti in forza di procura specifica.
TITOLO III
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
– L’assemblea dei soci è organo sovrano dell’associazione. Essa
può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria si
riunisce almeno due volte all’anno ed è convocata dal
Presidente.
L’assemblea ordinaria:
-
Approva il bilancio preventivo
e consuntivo;
-
Può designare i soci cui
affidare lo svolgimento di particolari attività come la
gestione straordinaria e provvisoria dell’associazione.
-
Discute ed approva i programmi
di massima delle attività associative.
-
Delibera su ogni altro
argomento di ordinaria amministrazione che non compete al
Comitato direttivo.
L’assemblea straordinaria può
essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga
necessario, dal Comitato direttivo su propria delibera o su
richiesta di almeno un terso dei soci effettivi.
L’assemblea straordinaria:
-
Delibera su ogni questione
istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita
dell’associazione;
-
Delibera le modifiche da
apportare allo statuto con la presenza di almeno tre quarti
degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti;
-
Delibera la liquidazione e lo
scioglimento dell’associazione con voto favorevole espresso
da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.
Art. 11
– Le assemblee vengono convocate mediante avvisi affissi nella
sede dell’associazione almeno cinque giorni prima della data
stabilita , con firma del Presidente. Gli avvisi devono
specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della
seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. L’assemblea è
valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli iscritti.
Hanno diritto di partecipare alle
assemblee tutti i soci iscritti, mentre il diritto di voto
spetta soltanto ai soci effettivi, purché in regola con le
quote. I soci promotori, che hanno sempre diritto al voto,
possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio
munito della relativa delega, e senza limite di numero.
TITOLO IV
COMITATO DIRETTIVO
Art. 12
– Il Comitato direttivo è composto da tre membri, eletti la
prima volta dall’assemblea costituente e successivamente in caso
di revoca dall’assemblea dei soci (art. 9)
1)
Un Presidente
2)
Un Vice- Presidente
3)
Un Segretario
Essi durano in carica fino a
revoca e sono rieleggibili. Il Comitato direttivo elegge al suo
interno un Vice-Presidente ed un Segretario, mentre il
Presidente è eletto dall’assemblea dei soci.
1. Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell’associazione, quindi non sarà investito
della rappresentanza dei singoli associati, ma rappresenterà
l’associazione stessa come organo necessario di questa nei
rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. Il
Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione; gli
atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli
associati e debbono quindi considerarsi in suscettibili di
produrre qualsiasi effetto nei loro confronti. La responsabilità
del Presidente che abbia agito in nome e per conto
dell’associazione continua anche dopo la cessazione
dell’incarico e può essere contenuta in giudizio in via
principale e diretta, senza che sia necessario escutere in
precedenza il patrimonio comune.
Il Presidente, anche se revocato,
è rieleggibile, è suo compito provvedere anche alla convocazione
dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione degli atti dalla
stessa deliberati, ed è responsabile dell’attuazione degli scopi
dell’associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza
dispositiva che impegna comunque l’associazione. Garantisce il
rispetto delle norme statutarie.
2. Il Vice- Presidente sostituisce
il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne
sia impedito per assenza o per altra causa.
3. Il Segretario provvede a:
-
Predisporre lo schema del
bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione che il
Presidente propone all’esame dell’Assemblea;
-
Provvede al disbrigo della
normale corrispondenza firmando quella che non impegna
l’associazione;
-
Provvede al tesseramento e
all’aggiornamento del libro dei soci;
-
Aggiorna i libri ed i
documenti contabili e fiscali in uso;
-
Cura la stesura dei verbali di
amministrazione;
-
Cura la distribuzione dei
comunicati interni e provvede all’inoltro delle
convocazioni;
-
Cura la riscossione delle
entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi
contabili in uso, fungendo così da tesoriere;
-
E’ responsabile della tenuta
del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano il servizio affidatogli;
-
Ha la custodia dei beni mobili
ed immobili dell’associazione per il quale dovrà tenere
aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme fiscali
e civili in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere
tenuto secondo le dette norme;
-
Svolge tutte le mansioni che
di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.
Art. 13
– I compiti del Comitato direttivo sono:
-
Deliberare sui programmi di
attività annuale sulla base degli indirizzi dati
dall’assemblea;
-
Predisporre i bilanci
preventivi e consuntivi e proporre le quote associative
annuali;
-
Valutare l’ammissione dei
nuovi soci;
-
Predisporre gli atti ed i
contratti di sua competenza e sottoporre
-
all’approvazione
dell’assemblea generale quelli eccedenti l’ordinaria
-
amministrazione;
-
Predisporre l’ordine del
giorno per l’assemblea generale e dare esecuzione alle
deliberazioni di quest’ ultima;
-
Assegnare i compiti ai suoi
membri;
-
fissare le mansioni dei soci
all’interno dell’associazione.
Art. 14
- Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del
presidente, ovvero qualora almeno due dei suoi membri ne
facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti
almeno due dei suoi membri tra cui il Presidente. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le
convocazioni vengono effettuate a mezzo raccomandata almeno 8
giorni prima.
Sono, senza convocazione,
ugualmente valide se sono presenti tutti i membri del Consiglio.
Il voto del Presidente vale sempre doppio. In caso di parità le
decisioni vanno devolute all’assemblea dei soci.
TITOLO V
PATRIMONIO COMUNE
Art. 15
– Il patrimonio dell’associazione è costituito:
1) dai beni immobili e mobili,
registrati e non, di proprietà e comunque acquistati o
provenienti da lasciti o donazioni;
2) dall’introito delle quote
sociali ordinarie e straordinarie,
3) da utili derivanti dalle
eventuali attività svolte dall’associazione;
4) da contributi, lasciti ed
erogazioni in denaro da parte di Enti o privati;
5) da redditi patrimoniali;
6) pubblicità e sponsorizzazioni.
Il Consiglio Direttivo annualmente
stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto
dell’adesione da parte di hi intende aderire all’Associazione e
le quote di iscrizione all’associazione.
L’adesione all’Associazione non
comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori
rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al
versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà
degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originarie a quelli annuali. I
versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati
per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo
perduto, i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili
in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della
Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla
richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a
titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non
crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per
successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa
di morte.
Finché l’associazione dura i
singoli associati non possono chiedere la divisione del
patrimonio comune, ne pretende la quota in caso di recesso ed
espulsione.
I terzi possono far valere i loro
diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentino l’Associazione.
All’Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzo di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a
favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) od altre associazioni non – profit che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o
gli avanzi di gestione perla realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le
quote del socio non sono trasferibili, né possono essere
rivalutate.
TITOLO VI
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 16
-Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge
l’Associazione tiene, ove necessario, i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio
Direttivo, del comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti,
nonché il Libro degli Aderenti all’associazione. I Libri
dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata
istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese
del richiedente.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
Art. 17
- In caso di suo scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) che abbiano scopi identici o similari o
a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’Articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di
scioglimento dell’Associazione, ove particolari motivi non si
oppongano, gli amministratori assumeranno la funzione di
liquidatori con firma congiunta.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
- Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto,
valgono le norme del C.C.e le leggi vigenti in materia. Per
tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono
le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei
partecipanti.
Art. 19
– Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano
tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso
vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati
ammessi all’associazione.
Art. 20
– qualunque controversia dovesse sorgere in seno
all’Associazione, tra soci ed Associazione o tra soci stessi, la
questione verrà affidata ad un arbitro bonario compositore della
vertenza nominato dal Presidente del C.O.N.I. di Pavia. |